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Impianti elettrici

Impianti elettrici

Avere un impianto elettrico funzionale e a norma è fondamentale tanto per un’abitazione privata, quanto per un ufficio o un’attività commerciale. È per questo che la nostra ditta pone l’accento sul tema dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico, aggiornandosi costantemente su tutte quelle che sono le novità di mercato. La nostra ditta, infatti, propone a fornirti sempre soluzioni avanzate, che ti possano permettere un risparmio energetico ed una conseguente riduzione dei costi nel tempo, senza ovviamente rinunciare all’efficienza di un impianto performante.

 

ADEGUAMENTO DI IMPIANTI PREESISTENTI

Se hai da poco rilevato un’attività commerciale ed l’attuale impianto elettrico non ti soddisfa, se la tua nuova abitazione presenta un impianto fatiscente e malfunzionante, contattandoci troverai la miglior soluzione a costi vantaggiosi. Ci occupiamo dell’adeguamento alle norme CEI, Legge 37/2008 degli
impianti elettrici preesistenti, apportando le modifiche e le migliorie necessarie a renderlo performante ed efficace come impianto. E rimaniamo a tua disposizione anche dopo i lavori eseguiti, con un servizio di manutenzione attento e puntuale.

 

IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI: COSA DICE LA LEGGE

I condomini devono avere impianti elettrici fatti a regola d’arte, per garantire la sicurezza di tutti.
L’amministratore di condominio deve provvedere all’adeguamento dell’impianto elettrico se non a norma. In questo post scopriremo cosa dicono le normative a proposito della conformità e sicurezza dell’impianto elettrico condominiale.

Legge 220 dell’11 dicembre 2012: cosa deve fare l’amministratore
Il 18 giugno 2013 è entrata in vigore la legge 220 dell’11 dicembre 2012, che racchiude nuove indicazioni per la conformità degli impianti elettrici condominiali. Secondo l’articolo 10, l’amministratore di condominio deve tenere una sorta di registro anagrafico con i dati dei proprietari e “titolari di diritti reali e personali di godimento”, i dati catastali di ogni appartamento, ufficio o studio, e i dati relativi alle sicurezza dell’impianto elettrico.
L’amministratore, dunque, deve conservare i documenti degli impianti che forniscono l’elettricità ai condomini e nelle parti in comune.
Il registro deve contenere la DICO (dichiarazione di conformità) degli impianti installati dopo il 13 marzo 1990 oppure, in caso di assenza, la DIRI (dichiarazione di rispondenza), rilasciata da un professionista iscritto all’albo professionale c on cinque anni di esperienza nel settore impiantistico (lo prevede l’articolo 7 del Decreto Ministeriale 37/08). Devono essere presenti inoltre la documentazione relativa alla manutenzione degli impianti, quella degli interventi di adeguamento e il verbale di verifica periodica come previsto dal DPR 462/01.

DPR 462/01: le verifiche periodiche obbligatorie
Il DPR 462/01 è molto rigido sulle norme degli impianti elettrici nei luoghi di lavoro. La norma è valida (e obbligatoria) anche nei condomini quando è
presente almeno un lavoratore: in questo caso l’amministratore di condominio ha il ruolo di “datore di lavoro” e deve rispettare i vincoli del DPR 462/01. Secondo la norma, l’amministratore deve far verificare l’impianto condominiale ogni 5 anni oppure ogni 2 se ci sono locali adibiti a studio medico, cantieri o luoghi con un pericolo di incendio più alto. La verifica dell’impianto elettrico condominiale va affidata a enti specializzati e autorizzati che non possono avere un “doppio ruolo”: per loro progettare, installare o fare consulenza sugli impianti elettrici è vietato, a garanzia di imparzialità dei risultati dei controlli. Le verifiche prevedono l’esame della documentazione relativa all’impianto, quindi dichiarazione di conformità, ispezioni precedenti e il progetto di installazione, un accurato esame a vista degli impianti, prove di continuità e funzionamento dei conduttori di terra, di protezione e degli equipotenziali, misura della resistenza a terra, misura delle tensioni di contatto e di passo, misura dell’impedenza dell’anello di guasto. Alla fine dei controlli, l’organo incaricato delle verifiche consegnerà un certificato di ispezione conl’esito della verifica e le prescrizioni per rendere sicuro e conforme l’impianto elettrico. Se invece all’interno del condominio non ci sono lavoratori, l’amministratore è esentato dall’applicazione del DPR 462/01, ma in caso di incidente causato dall’impianto elettrico deve dimostrare di aver fatto controllare puntualmente lo stato di salute dell’impianto elettrico, come previsto anche dalla sesta parte del CEI 64/8 e dalla Legge n° 46 del ’90.

 

Impianto elettrico condominiale: verifiche, esami e prove

Come già accennato, se il condominio non ospita lavoratori, l’amministratore non è obbligato a rispettare il DPR 462/01, ma deve comunque garantire
controlli periodici dell’impianto. Le norme relative alla sicurezza degli impianti elettrici (CEI 64/8 e Legge 46/90) prevedono verifiche iniziali, straordinarie e periodiche, oltre a esami a vista e prove strumentali. Se le verifiche iniziali sono obbligatorie per la dichiarazione di conformità, le verifiche periodiche hanno lo scopo di accertare il perfetto funzionamento dell’impianto, mentre le verifiche straordinarie si tengono quando si operano cambiamenti o modifiche all’impianto. Gli esami a vista possono essere ordinari o approfonditi: nel primo caso si controlla che tutti i componenti dell’impianto siano a norma e in buono stato, nel secondo, grazie a strumenti appositi, si va più a fondo e si verificano condizioni ambientali, gravosità del servizio (cioè quanto l’impianto elettrico è sollecitato) e stato generale dell’impianto. Ricordiamo infine che i condomini ha solitamente un alimentatore TT e che all’impianto di terra devono essere collegate anche le tubature di gas e acqua e, possibilmente, anche i ferri delle fondazioni in cemento armato. L’impianto di terra è unico per tutto lo stabile.